Siete un subagente assicurativo e per svolgere al meglio la vostra attività professionale, in maniera organizzata e strutturata, avete appena aperto la vostra subagenzia. Ora che avete portato a termine tutti gli adempimenti fiscali previsti, sistemato l’arredo, fatto gli allacciamenti per avere la connessione a internet e siete finalmente operativi, vi rendete conto che manca qualcosa, anzi qualcuno.
Sì perché il lavoro di una subagenzia è impegnativo: fitta rete di appuntamenti con i clienti, riunioni con l’agenzia di appartenenza, la formazione e altre decine di attività. L’unica soluzione è di avvalersi di uno o più collaboratori. Come procedere? La domanda non è banale: a chi spetta il compito di assumere un collaboratore? Bisogna infatti ricordare che il subagente opera alle dirette dipendenze dell’agente assicurativo, il quale provvede all’iscrizione stessa del subagente assicurativo nella sezione E del RUI.
Basta quindi possedere una partita IVA ed essere titolari di una propria subagenzia per poter decidere di assumere in autonomia un collaboratore/subagente?
A primo impatto, essendo il subagente assicurativo titolare di partita IVA e di una subagenzia, quindi a tutti gli effetti rappresentante di una ditta individuale, egli dovrebbe poter assumere liberamente dipendenti o avvalersi della collaborazione di soggetti terzi che possano aiutarlo nello svolgimento della propria attività assicurativa. Il condizionale è d’obbligo e infatti basta rileggere con attenzione quanto detto poco sopra per comprendere che il subagente non può assumere un collaboratore in maniera autonoma.
All’articolo 24, il Regolamento IVASS stabilisce che la domanda di iscrizione del dipendente o del collaboratore della subagenzia può essere presentata solo da un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI. Così come lo stesso subagente, alla cui iscrizione provvede l’agente, anche per i dipendenti o collaboratori di quest’ultimo, spetta a lui la decisione di assumerlo.
Deve trattarsi di un subagente assicurativo o può essere un collaboratore generico?
Qualunque attività assicurativa svolta al di fuori dei locali d’agenzia deve essere in carico a persone regolarmente iscritte al RUI, perciò tutti i collaboratori o dipendenti della subagenzia dovranno anch’essi essere iscritti alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari.
Al riguardo è anche utile ricordare che l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione assicurativa da parte di un soggetto non iscritto al RUI è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 10.000 a 100.000 euro (art. 305 del Codice delle Assicurazioni). Inoltre, è prevista una sanzione disciplinare con la radiazione dal registro per l’intermediario che si avvale di collaboratori non iscritti.