La polizza RC auto ha generalmente durata annuale: alla scadenza dell’anno, l’assicurato può decidere se rinnovare con la stessa Compagnia, stipulare un nuovo contratto o cambiare. La polizza entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui viene emessa, fino alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto (solitamente al termine del 356° giorno successivo).

Cosa succede se non si paga o se si paga in ritardo?

Le statistiche parlano di quasi il 9% delle auto in circolazione nel nostro Paese sprovviste di contratto di assicurazione e ciò rappresenta un grosso pericolo perché in caso di incidente con veicolo non assicurato, la procedura per farsi risarcire è lunga e complessa.

Il pagamento del premio da parte dell’assicurato può avvenire in un’unica soluzione oppure tramite due rate semestrali. Se, dopo la fine del contratto, l’assicurato non paga il premio della nuova polizza o la prima delle due rati semestrali del premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga il premio. Perché questa specificazione?

La Corte di Cassazione, con sentenza 17207/2017 del 13 luglio scorso è intervenuta per chiarire la conseguenza, in caso di sinistro, per l’assicurato nel caso di mancato pagamento di una rata successiva di premio, verificatosi nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza. La domanda è semplice: chi deve pagare i danni? Scrive la Corte: “la protrazione della garanzia per 15 giorni trova il corrispettivo non nel premio successivo non pagato, ma in quello antecedente”. L’orientamento della Cassazione conferma perciò quanto riportato nel secondo comma dell’art. 1901 del Codice Civile, dove viene trattato il tema del mancato pagamento dei premi successivi, precisando che se si verifica tale ipotesi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello fissato per la scadenza del contratto di assicurazione.

L’assicuratore è dunque tenuto a risarcire il soggetto danneggiato anche quando il sinistro si sia verificato nei quindici giorni dopo la scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo, e ciò anche nell’ipotesi che la scadenza coincida con la scadenza dell’intero contratto di assicurazione. Tale principio vale infatti, anche qualora il contraente decida, il sedicesimo giorno, di non rinnovare la polizza e stipulare un nuovo contratto con un’altra Compagnia.

Per gli assicuratori rimane quindi l’obbligo gravante di attendere lo scadere dei quindici giorni prima di potersi considerare esonerati dal pagare l’indennità di un sinistro che si sia verificato oltre il quindicesimo giorno e che vede dunque l’assicurato in uno stato di mora.

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