“Se vogliamo che la legge venga rispettata, per prima cosa dobbiamo fare leggi rispettabili.”
Louis Brandeis (Avvocato e Giurista Statunitense 1856-1941)
Il DL 7 del 31/01/2007 venne convertito nella Legge N. 40 il 02 Aprile 2007: la raccolta delle nuove disposizioni e dei correttivi in materia di concorrenza, tutela del cliente e trasparenza, divenne conosciuta sotto il nome di Decreto Bersani.
Gli ambiti di applicazione del Decreto Bersani sono diversi: dalle telecomunicazioni alla sottoscrizione di contratti telefonici. Le assicurazioni rappresentarono uno dei settori in cui le nuove regole destarono molto l’interesse tanto dei consumatori quanto del canale assicurativo.
La Legge si proponeva di concretizzare benefici ai clienti delle imprese di assicurazione ma i risultati non furono proprio quelli previsti. Ma quali sono le ragioni legate a tale divario tra aspettative e risultati effettivi? E’ presto detto.
Prima del Decreto Bersani, esisteva già una certa forma di riconoscimento dei rapporti familiari che consisteva nell’identificazione di coniugi sposati in comunione dei beni. L’evoluzione della tipologia dei rapporti tra le coppie, vedasi le coppie di fatto, ha reso la normativa vetusta e, sotto alcuni aspetti, anche limitante nei confronti di individui che non optano per le unioni tradizionali.
Il Decreto Bersani prevede che un soggetto che acquisti un mezzo, possa avvalersi dell’Attestato di Rischio più conveniente all’interno del proprio nucleo familiare; ovvero è necessario presentare i documenti necessari per dimostrare tale condizione, vuoi attraverso un certificato di stato di famiglia o un’autocertificazione.
Ma già in questo si riscontrano delle anomalie. Un nucleo familiare può condividere nell’uso uno stesso mezzo privato di trasporto. Tuttavia se tale utilizzo è tipico all’interno di una famiglia tradizionalmente intesa, non sempre trova identico riscontro in nuclei familiari costituiti da persone diverse.
E’ infatti da sottolineare che nello stato di famiglia, vengono elencate le persone che condividono una residenza indipendentemente dal tipo di rapporto che intercorre tra gli stessi. Esistono, quindi, individui che condividono appartamenti per ragioni lavorative o di studio, oppure persone che abitano presso famiglie cui prestano servizio (vedi badanti, baby sitter e colf). In tali casi, una colf che necessita una nuova copertura assicurativa RCA può avvalersi dell’ATR più conveniente appartenente al nucleo di cui fa parte in quanto coabita “ufficialmente” con la famiglia ospitante.
Affrontando invece l’aspetto tariffario è utile ricordare che da anni esistono le classi universali e le classi interne: le prime evidenziano la corrispondenza (da 18 a 1) comune a tutte le compagnie di assicurazione, mentre le seconde si prefiggono l’obiettivo di individuare con maggiore precisione la propria clientela premiando con proposte diverse secondo l’impresa di assicurazione i clienti che, per esempio, hanno raggiunto da più annualità la classe 1.
Le tariffe RCA contengono una serie di fattori di calcolo che non riguardano solo la classe interna ma anche tipologia di veicolo, massimali, tipo guida, età, località di residenza, etc. Ma tra tutti i fattori ne esiste uno che grava non poco sul calcolo della tariffa finale ed inoltre viene adottato da quasi tutte le compagnie di assicurazione. Si tratta dello stato del pagellino. Nell’ATR infatti, oltre che indicare la CU universale e la corrispondente BM interna, sono presenti altre informazioni più o meno obbligatorie: per esempio, alcune compagnie applicano un coefficiente di abbattimento se sull’ATR di provenienza è indicata sia la classe di provenienza che quella di assegnazione.
Nel caso del Decreto Bersani, il pagellino dell’ATR di provenienza, viene “trasformato” in quello del futuro contraente che se ne avvale: la CU rimane intatta, la BM interna di compagnia può variare in merito alle disposizioni interne di ogni impresa ma la storia degli ultimi 5 anni viene azzerata. Il risultato è evidente, un contratto calcolato su un ATR con tutte le colonne valorizzate negli ultimi 5 anni ha un costo mentre un contratto calcolato su ATR con le colonne valorizzate in ND/NA ne presenta un altro e ben superiore al primo.
Perché? Senza voler entrare a difesa delle compagnie di assicurazione, la reazione di queste ultime di fronte alla Legge N.40 non poteva essere altrimenti. In pratica, secondo la Legge Bersani, si intendeva assicurare con gli stessi parametri il componente che in anni di “buona condotta” aveva raggiunto le classi più convenienti e il nuovo contraente che il più delle volte corrisponde a neo-patentati ad alto rischio sinistrosità.
Forse, uno studio più approfondito del settore avrebbe previsto la risposta delle imprese di assicurazione davanti a questa Legge.