“Quando la vendita viene conclusa, finisce l’ansia del venditore e comincia quella del cliente”
Theodore Levitt (1925 – 2006, Economista e Professore Americano)

Agosto 2017: l’IVASS torna ad esaminare la collocazione di coperture assicurative e finanziamenti legati alla vendita di autoveicoli presso concessionarie mono o multi marca. L’indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione inoltrata da parte di Altroconsumo che, già in passato, si era interessata a problematiche legate a questo tipo di collocazione.

L’acquisto di un veicolo rappresenta spesso una scelta importante ed impegnativa ed è logico pensare a tutte le eventuali implicazioni successive che potrebbero riguardare tanto problematiche meccaniche quanto fattori esterni che condizionerebbero pesantemente gli impegni economici assunti. Oramai da anni, le varie case automobilistiche hanno integrato ai servizi di finanziamento (basti pensare alla storica Sava Finanziamenti e Sava Leasing ormai assorbite in altre aziende) quelli assicurativi. In un primo periodo si partì timidamente con le coperture ARD (Auto Rischi Diversi), oggi chiamate CVT (Corpi Veicoli Terrestri).

L’attivazione di finanziamento/leasing legata alla compravendita ha tuttavia aperto nuovi orizzonti integrando gli stessi con contratti assicurativi che mirano più che a tutelare il cliente in casistiche avverse, a garantire la restituzione dell’importo erogato a fronte dell’acquisto.

Le coperture ARD/CVT sono state in seguito estese alla garanzia RCA obbligatoria creando non pochi problemi ai consumatori al termine del periodo di copertura.

Necessario evidenziare tre situazioni:

  • Il cliente già intestatario di polizza che al momento del nuovo acquisto opta per la copertura offerta dal concessionario. Tenuto presente che difficilmente la compravendita avviene in coincidenza con la scadenza contrattuale in essere, il cliente può optare per una risoluzione del contratto assicurativo sul mezzo venduto o sulla sospensione contrattuale. Nel primo caso il contratto assicurativo sarà annullato e il premio restituito al netto di tasse e contributi per il periodo pagato e non goduto. Nel secondo caso, il contratto sarà “congelato” per un anno allo scadere del quale dovrà essere riattivato su nuovo mezzo. La decisione potrà essere presa in accordo con il proprio assicuratore che, tenuto conto oltre che della normativa generica che regolamenta l’RCA anche delle disposizioni della compagnia, saprà indicare la soluzione più idonea.
  • Il cliente che acquista veicolo per la prima volta e non dispone di ATR  né proprio né del suo nucleo familiare (come previsto dalla legge N. 40 del 02/04/2007, altresì denominata Legge Bersani).
  • Il cliente che acquista veicolo per la prima volta e potrebbe avvalersi di ATR del nucleo familiare a lui più favorevole (Legge Bersani).

Questi sono gli elementi che l’acquirente deve attentamente valutare prima di sottoscrivere un contratto assicurativo direttamente legato all’acquisto del mezzo. Infatti le pubblicità, ma anche la documentazione contrattuale, non specificano i risvolti di tale scelta, soprattutto quelli a termine del periodo di copertura offerto dalla casa automobilistica.

La Legge Bersani, infatti, cita testualmente che l’applicazione del decreto in materia di ATR può essere applicata solo in coincidenza con una compravendita di mezzo nuovo o usato che sia.

La copertura assicurativa proposta da istituti legati alle case automobilistiche operano, di solito, tramite il prodotto Libro Matricola che identifica la targa del mezzo ma non il proprietario. Allo scadere del contratto, quindi, l’acquirente si trovava non soltanto privo di ATR ma anche con un mezzo acquistato tempo prima e quindi non più assoggettabile alle disposizioni della Legge Bersani. Molte sono state le compagnie che, in mancanza di documentazione, hanno proceduto con assunzioni contrattuali in classe 14° o 18°. Il risparmio apparente della copertura assicurativa iniziale veniva così immediatamente annullato da successivi contratti.

A maggio del 2015, a seguito segnalazione di Altroconsumo, l’IVASS detta le nuove regole imponendo alle società assicurative legate alle concessionarie, l’emissione di ATR recanti il nome del proprietario o in mancanza di dichiarazioni sostitutive che serviranno ai successivi intermediari assicurativi per procedere con le emissioni o riattivazioni contrattuali.

Precedentemente, nel 2009, IVASS era intervenuta in materia di riscatto dei veicoli da leasing che presentavano “anomalie” simili.

L’ultima indagine riguarda invece più specificatamente i costi piuttosto elevati e la poca chiarezza nella documentazione tanto assicurativa quanto creditizia, estese anche alle garanzie vita.

L’IVASS ha disposto nuove regole per quanto riguarda l’area di competenza, ma informa anche i consumatori di pretendere adeguata e dettagliata documentazione prima di procedere all’acquisto e valutare comunque di attivare le coperture richieste in autonomia tramite, per esempio, il proprio intermediario di fiducia.

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