Come è noto, le attività dell’agente e del subagente, vengono remunerate dalla Compagnia, mediante l’erogazione di provvigioniOltre ad esse, l’articolo 1751 del Codice Civile, definisce anche i casi specifici in cui all’agente spetti l’indennità all’atto della cessazione del rapporto di agenzia.

Il diritto alle prestazioni appena richiamate, come tutti i diritti, deve essere esercitato entro un determinato periodo di tempo trascorso il quale il diritto è prescritto e dunque decade definitivamente.

I termini di prescrizione delle provvigioni per il subagente assicurativo, sono differenti a seconda che si tratti di provvigioni dirette, indirette o delle (eventuali) indennità di fine rapporto.

prescrizione provvigioni agentiLa liquidazione delle provvigioni dirette, che sono quelle che risultano dall’estratto conto e non sono state pagate, può essere richiesta dall’agente entro il termine di 5 anni che decorre dal momento in cui il diritto al pagamento della provvigione avrebbe potuto essere fatto valere. In base al principio di liquidazione trimestrale delle provvigioni, il diritto decorre specificatamente dal 30° giorno successivo alla chiusura del trimestre in cui la provvigione, di cui si richiede il pagamento o l’integrazione, è maturata. Sotto questo profilo, va segnalato che recente giurisprudenza ha ammesso che il termine di prescrizione delle provvigioni possa decorrere invece dal momento in cui cessa il rapporto, prendendo dunque in considerazioni tutti i timori che l’agente potrebbe avere all’idea di agire in giudizio contro la propria mandante, mentre il rapporto lavorativo è ancora in essere.

Questo termine di applica anche qualora oggetto della controversia sia una provvigione pagata in misura inferiore a quanto dovuto.

Per quanto concerne invece le provvigioni indirette, si adotta la prescrizione ordinaria di 10 anni prevista dal codice civile poiché trattasi di prestazione straordinaria (una tantum) e non a carattere periodico (art. 2948 c.c).

Con riferimento invece al diritto alle indennità previsto dal codice civile, a seguito della conclusione del rapporto, trova applicazione la norma della prescrizione ordinaria (quindi i soliti 10 anni) ma per l’agente si presenta anche l’ulteriore obbligo di formalizzare la richiesta di liquidazione entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.

La giurisprudenza in materia, sembra applicare questi termini anche alle indennità previste dagli accordi economici contrattuali (es. indennità meritocratica) che, non avendo carattere di liquidazioni ricorrenti, non possono rientrare nel campo di applicazione della prescrizione breve.

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