L’ambito del collocamento dei prodotti assicurativi ha visto negli anni l’entrata di nuovi player il cui numero, grazie alla rivoluzione digitale in atto, è destinato ad aumentare ancora. Ciò nonostante, agenti e broker attualmente mantengono stabilmente la leadership in questa speciale classifica. Si deve alla loro attività infatti, la raccolta del 53% dei premi totali a livello Europeo con il picco del 65% per quanto concerne il ramo danni.

Questi risultati non sarebbero mai stati raggiungibili senza l’attività consulenziale fornita dagli agenti assicurativi, vero valore aggiunto dei professionisti del settore.

L’attività di distribuzione dell’offerta assicurativa, sarà inoltre presto interessata da una norma Europea denominata IDD (Insurance Distribution Directive), volta a disciplinare in modo più ampio questo ambito, introducendo sistemi più efficienti e semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari.

La ratio di questo intervento sembrerebbe la volontà del legislatore comunitario non tanto di armonizzare le discipline dei singoli Paesi, quanto piuttosto definire un sistema “base” di norme alle quali i singoli stati potranno eventualmente derogare per applicare tutele maggiori ai consumatori, in considerazione delle particolari situazioni interne.

La norma, concentrando l’attenzione sul collocamento dei prodotti, parla di distribuzione assicurativa e non di intermediazione. L’utilizzo di questo termine amplia di fatto il numero dei soggetti a cui è destinata ad applicarsi andando a ricomprendere tutti coloro i quali, a vario titolo, partecipano alla vendita delle polizze.

Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la norma prevede che al cliente debbano essere fornite tutte le informazioni necessarie (mediante supporto cartaceo o, ricorrendo alcuni particolari condizioni, digitale) per permettergli di decidere con piena coscienza in merito all’opportunità o meno di sottoscrizione del prodotto. Il cliente dovrà altresì, in un’ottica di massima trasparenza, essere informato sullo status dei soggetti che vendono i prodotti assicurativi (che a loro volta dovranno rispettare il requisito della onorabilità) e, in particolare, sul tipo di remunerazione da essi percepito.

Il testo in esame, oltre a richiamare la necessità da parte dei singoli Stati di prevedere sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto degli obblighi di informazione, richiama anche l’obbligo di adeguata formazione e aggiornamento dell’intermediario, che dovrà impegnare almeno 15 ore all’anno in corsi di formazione/aggiornamento.

Sempre nell’ottica della massima tutela del consumatore, la IDD impone agli Stati membri di istituire procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi e che queste siano adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti.

Alla luce di questo intervento che richiama obblighi di formazione e trasparenza per i distributori e specifica la necessità di regolarizzare la gestione delle controversie, appare evidente come anche a livello comunitario sia ormai riconosciuta la grande importanza all’attività di consulenza, finalizzata oltre al collocamento dei prodotti assicurativi, alla massima gestione degli interessi dei consumatori contraenti.

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