L’arte del progredire sta nel preservare l’ordine in mezzo ai mutamenti e nell’attuare i mutamenti in mezzo all’ordine.
A.N. Whitehead (Filosofo e Matematico 1861-1947)

Il 25 Maggio 1939 nasce il primo Accordo Nazionale Agenti che inquadra non in un contratto gestionale, ma in ben cinque, le relazioni tra agenti e rete vendita. Nel documento originario sono specificati i trattamenti da destinare alle categorie descritte:

  1. Produttori con incarico scritto espresso e permanente recante obblighi di produzione ed organizzazione del territorio affidato
  2. Produttori con lettera di nomina che li vincola all’esclusiva di rappresentanza
  3. Produttori con lettera di nomina esclusiva di rappresentanza ed obbligo di un minimo di produzione
  4. Produttori con lettera di autorizzazione ma senza vincoli di rappresentanza o minimi di produzione
  5. Produttori occasionali

A seguito di questa prima iniziativa orientata alla regolarizzazione dei rapporti tra agenzie e subagenzie e tra queste ultimi ed i propri collaboratori, il 10 ottobre 1951 prende vita il primo accordo nazionale tra imprese assicuratrici (ANIA) e l’Associazione Nazionale Agenti (ANA). L’articolo 2 di tale accordo già riportava la descrizione: “La qualità di agente professionista non è esclusa dalla rappresentanza di altre imprese assicuratrici, purché l’agente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dall’impresa che deve liquidare l’indennizzo”.

contratto gestionaleNegli anni a venire i capitolati di agenzia di assicurazioni con caratteristiche di rappresentanza esclusiva di un’impresa specifica, e/o relativo gruppo di appartenenza, hanno avuto larga diffusione. I benefici contenuti nel contratto gestionale sono più interessanti rispetto a quelli previsti per le agenzie plurimandatarie; l’identità professionale e personale di un iscritto alla sezione A sarà messa più o meno in ombra dal marchio rappresentato. Pur restando infatti dei liberi professionisti autonomi tanto nel caso di monomandato quanto in quello di plurimandato, è indubbio che un’impresa assicuratrice con riflessi illustri sul mercato assicurativo tende a far prevalere il proprio marchio sull’effettiva figura del mediatore che opera su incarico.

Nel 2007 il Decreto Bersani ha recepito, in ritardo, la Direttiva Europea in materia di libera adesione al multimandato da parte degli agenti di assicurazione. Tuttavia, alcune clausole presenti sui capitolati di intermediazione hanno reso impossibile agli agenti stessi di cominciare ad operare in tal senso.

Soltanto nel Provvedimento n. 1702 del 30 maggio 2014, l’Antitrust ha posto la parola fine alle diverse clausole presenti nei mandati gestionali che in qualche modo frenavano l’apertura dei singoli agenti verso il plurimandato. Nel frattempo si ricordano anche le collaborazioni tra intermediari che da un sistema di diffusione a livello di “conoscenze” tra singoli operatori che è sempre esistito se pur in casi specifici, è ora ben delineato anche nel Decreto Crescita N. 179/2012.

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