Il ramo danni è uno dei due principali rami assicurativi che progetta e commercializza polizze danni, le quali tutelano l’assicurato da eventi che possono danneggiare il suo patrimonio o le sue possibilità di guadagno attraverso la liquidazione del risarcimento. Le polizze che tutelano contro i danni vanno suddivise in quelle che proteggono dai danni materiali e quelle dai danni personali.

I primi sono quelli che colpiscono gli oggetti e le proprietà degli assicurati: pensiamo ad un incendio che può provocare la distruzione di una causa oppure un albero che si abbatte sull’automobile. I danni fisici sono invece quelli che si verificano contro le persone e possono essere causati da un incidente o un infortunio. Tra di questi sono compresi la morte e l’invalidità permanente, mentre per quanto riguarda le malattie o la necessità di sottoporsi a interventi chirurgici, le spese sono coperte dalle polizze sanitarie.

ramo danni assicurazioneL’assicuratore è tenuto ad erogare all’assicurato soltanto una somma di denaro equivalente al danno da questi effettivamente subìto: in generale i danni dall’assicurazione sono liquidati in rapporto all’incidenza di essi sul totale del valore assicurato, a meno che non sia stata inserita una clausola denominata “primo sinistro assoluto”. In quest’ultimo caso la liquidazione è stabilita in base ad un certo ammontare.

Per i grandi rischi è pratica comune ricorrere invece alla coassicurazione, ossia l’assicurazione danni viene ripartita tra più assicuratori secondo quote determinate: ciascun assicuratore è obbligato a versare l’indennità solo in proporzione alla rispettiva quota.

Non è rara la previsione di un ammontare del danno al di sotto del quale l’assicurazione non è tenuta a risarcire l’assicurato: è il caso della presenza della cosiddetta franchigia.

Intanto proprio in questi giorni torna alla Camera il testo del DDL concorrenza: la questione è se le polizze per il ramo danni debbano prevedere o meno il tacito rinnovo. Il testo originale del DDL estendeva il divieto di tacito rinnovo ovunque fosse possibile applicarlo: ma dopo quattro anni e un crollo sensibile del costo delle polizze, un emendamento potrebbe riportare tutto come prima.

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