“Qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare le sue stesse aspettative continuando a migliorarsi”
Deming William Edwards (Ingegnere e saggista statunitense, 1900-1993)

La Legge N. 27/2012 articolo 34 ha disposto l’obbligo di presentazione di almeno 3 preventivi RCA  al cliente che si appresta a contrarre una nuova polizza o rinnovare la precedente. Le specifiche relative alle modalità di emissione dei suddetti preventivi rappresentavano un ulteriore intoppo alla conclusione della trattativa.

Lo scopo della direttiva dovrebbe consistere nell’informare “adeguatamente” il cliente circa altre offerte presenti sul mercato, per operare una scelta conforme alle necessità. Le buone intenzioni non trovarono però un riscontro effettivo nell’operatività giornaliera degli addetti al settore in quanto, di fatto, non era possibile (e non è tuttora) calcolare tariffe ad hoc su prodotti di altre compagnie che non siano quelle direttamente rappresentate dagli intermediari assicurativi e delle quali non si conoscono le specifiche del contratto gestionale RCA.

Il nuovo DDL Concorrenza 2017 rispolvera le precedenti disposizioni limitando l’obbligo agli agenti plurimandatari relativamente alle imprese di assicurazione rappresentate, ma ribadisce l’impiego del preventivatore gestito da IVASS e Ministero dello Sviluppo Economico.

Le due disposizioni messe a confronto rivelano sicuramente delle migliorie ma contengono ancora discrepanze operative che non trovano effettivi benefici né per gli intermediari ed i loro collaboratori né per cliente che riceverebbe informazioni non corrette, non esaustive e non in linea con i criteri di trasparenza.

Gli agenti plurimandatari, gestione sinistri assicurazioniin possesso del requisito di professionalità, già operano la scelta del prodotto più congruo alle esigenze del cliente, tenendo conto naturalmente anche di eventuali specifiche ed agevolazioni. Sicuramente interviene anche l’aspetto remunerativo, ma bisognerebbe analizzare con più attenzione i mandati per verificarne le effettive differenze in percentuale. Emettere preventivi ai propri assistiti limitatamente alle compagnie rappresentate, può risultare lavoro superfluo ma in effetti più esplicativo per il cliente.  L’illustrazione delle proposte potrebbe dare origine anche a richieste di maggiori informazioni circa l’efficienza delle imprese in casi, ad esempio, come la gestione dei sinistri assicurativi.

Ciò che invece non convince è il confronto con le valutazioni MISE (TuoPreventivatOre), in quanto i conteggi vengono effettuati sulla sola base delle tariffe e prive di forme di personalizzazione quali storicità e scontistiche personalizzate. Questo passaggio avrebbe il solo scopo di evidenziare le inevitabili differenze sui premi finali le cui ragioni cadrebbero in un giro di spiegazioni di sistemi di calcolo tariffario che, già impegnativo per gli addetti del settore, risulterebbe ostico ai clienti.

Il Decreto Concorrenza 2017 riserva altre sorprese per il mondo assicurativo, ma la sua approvazione definitiva resta in attesa presso la Camera dei Deputati.

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